Coloranti azo-free

Con l’entrata in vigore, il 20 luglio 2010 dell’art. 24 del Regolamento comunitario n. 1333/2008 CE si stabilisce che tutti gli alimenti a cui sono stati aggiunti i coloranti elencati nell’allegato “V” del citato documento (E102, E104, E110, E122, E124, E129) dovranno obbligatoriamente  riportare in etichettatura la seguente informazione addizionale: “può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini”.

La normativa pero':
- NON VIETA L’USO DEI COLORANTI SUDDETTI
- NON IMPONE ALLE AZIENDE DI SEMILAVORATI L’INSERIMENTO IN ETICHETTA DELLA SUDDETTA DICITURA
- IMPONE ALLE GELATERIE L’INSERIMENTO DELLA SUDDETTA DICITURA DI RISCHIO NEL CARTELLO DELLA LISTA INGREDIENTI ESPOSTO NEL PUNTO VENDITA 

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 20.07.2010 e non conformi al citato art. 24 possono essere commercializzati fino alla data di conservazione.

Sono nati quindi da aziende attente dei coloranti azofree non contenenti azoici in conformità con il nuovo regolamento.

Tags: 

Articoli correlati

Aggiungi un commento